TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 143.
(Miglioramento della mobilità dei pendolari).

Art. 143.
(Miglioramento della mobilità dei pendolari).

      1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

      Identico.

          a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

          b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

          c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

      2. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:

          a) priorità al completamento dei programmi finanziati con legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

          b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

          c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;


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          d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      3. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.